TRIESTE.

Una coppia di fatto propone ricorso congiunto ai sensi dell’art. 337 bis c.p.c. al fine di regolamentare i rapporti con i figli minori.

In tale sede, nell’ambito del riequilibrio dei rapporti patrimoniali, le parti concordano il trasferimento della piena proprietà della quota indivisa di 1/2 della casa adibita ad abitazione famigliare con accollo del del mutuo da parte del cessionario.

Il Tribunale di Trieste ratifica l’accordo e dispone il trasferimento immobiliare della quota indivisa di 1/2 dell’abitazione in conformità alle condizioni concordate dai ricorrenti.

Il Giudice Tavolare, sulla scorta del predetto provvedimento, dispone l’intavolazione.

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