Il Tribunale di Venezia, condividendo la tesi avanzata dall’avv. Glauco Susa, ha accolto la domanda della promissaria acquirente volta a ottenere la restituzione del doppio della caparra di € 50.000,00 a suo tempo versata nell’ambito di una proposta di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in Venezia, in seguito alla scoperta di difformità urbanistiche del bene.

Il Giudice veneziano ha stabilito che la presenza di abusi non dichiarati, benché sanabili, configuri un inadempimento del venditore idoneo a legittimare il rifiuto di addivenire al preliminare, in considerazione del fatto che l’acquirente ha diritto di ricevere un bene pienamente conforme alle norme urbanistiche ed edilizie, libero da pesi che ne diminuiscano il valore.

In conseguenza di ciò è stata disposta la restituzione della somma di € 50.000,00, consegnata dalla proponente all’agenzia intermediaria a titolo di caparra, condannando altresì i promittenti venditori al pagamento dell’ulteriore somma di € 50.000,00 come previsto dall’art. 1385 comma 2 c.c.

Il Tribunale ha inoltre rigettato la domanda dell’agenzia volta ad ottenere il pagamento in proprio favore della provvigione.

Condividendo un principio espresso dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giudice ha stabilito che il preliminare di preliminare non costituisce accordo idoneo a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore.

Il Tribunale, inoltre, ha rilevato che l’omessa informazione da parte del mediatore in ordine alla presenza delle irregolarità urbanistiche in violazione della diligenza qualificata che deve caratterizzare la sua condotta integra un inadempimento contrattuale tale da giustificare il rifiuto della promissaria acquirente di corrispondere la provvigione.

La sentenza è consultabile al seguente link: https://gsvm.it/wp-content/uploads/2024/02/sentenza-Tribunale-Venezia.pdf