Il Tribunale di Venezia, con due provvedimenti resi nell’ambito di due giudizi di opposizione all’esecuzione, ha confermato il proprio orientamento in tema di interessi legali.
Affinché trovi applicazione il tasso di interesse previsto dall’art. 1284 comma 4 c.c., che richiama il saggio degli interessi previsto dalla legislazione speciale in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002), è sufficiente che l’obbligazione di pagamento derivi da un rapporto contrattuale.
In tale ipotesi, l’applicazione dell’art. 1284 comma 4 c.c. è automatica e non richiede un espresso richiamo da parte del Giudice in sentenza; dalla data della domanda giudiziale gli interessi saranno pari a quelli di mora previsti per la transazioni commerciali.
L’intento deflattivo della norma è dunque evidente e mira a evitare difese e comportamenti ostruzionistici finalizzati a procrastinare il pagamento di un debito, confidando nei tempi non celeri della giustizia italiana.
Con il primo provvedimento il Tribunale ha ritenuto l’art. 1284 comma 4 c.c. applicabile ad un’obbligazione restitutoria per interessi e oneri indebiti derivanti da un rapporto di conto corrente estinto; il secondo provvedimento invece riguardava un credito da lavoro per differenze retributive.
Leggi l‘ordinanza del 23 marzo 2022 del Tribunale di Venezia.
Leggi l’ordinanza del 08 aprile 2022 del Tribunale di Venezia.