Vi sono numerosi potenziali profili di responsabilità civile a carico delle strutture sanitarie e delle RSA per le infezioni da Coronavirus contratte presso le strutture stesse.

Se infatti all’inizio non vi erano linee guida e parametri di condotta che potessero costituire un riferimento per verificare la virtuosità della pratica sanitaria, nel corso dei mesi l’esperienza maturata in tutti i paesi e il serrato confronto tra medici ed esperti ha consentito di raccogliere dati sufficienti per individuare best practices condivise.

Nelle RSA avrebbero dovuto essere adottati protocolli specifici ed efficaci atti a scongiurare la diffusione del virus tra gli ospiti.

Anche all’interno dei nosocomi dovevano essere applicate rigide misure idonee ad evitare che il paziente ricoverato per altre patologie contraesse all’interno dell’ospedale il virus o, nei casi di ricovero per contagio, ad assicurare che venissero somministrate le cure più efficaci al trattamento dell’infezione.

La cronaca ha invece dimostrato che in molti casi il sistema è collassato: vi sono stati contagi di massa o trattamenti non idonei.

Di fronte alla morte di un parente, i familiari si interrogano quindi circa la sussistenza di una responsabilità della struttura e su quali possano essere i danni risarcibili causalmente collegati al decesso.

Si deve altresì considerare che in talune occasioni sono gli stessi sanitari ad aver contratto nell’esercizio delle loro funzioni la malattia con conseguenze importanti sul loro stato di salute.

Non sono mancati neppure casi in cui il contagio con compromissione anche permanente della salute è avvenuto in luoghi di lavoro in ambito non sanitario.

In queste ultime fattispecie, l’infezione da Covid-19 è considerata un infortunio sul lavoro, che quindi la struttura sanitaria o il datore ha il dovere di prevenire con possibili ripercussioni anche sotto il profilo penale.

Le richieste di risarcimento per danni Covid-19 sono progressivamente in aumento, ma è necessario verificare preliminarmente se, nel caso specifico, siano stati adottati strumenti preventivi adeguati per la gestione del rischio sanitario e se sia ravvisabile una responsabilità organizzativa in capo alla struttura o al datore di lavoro.

Solo dopo tale valutazione medico-legale, per la quale è indispensabile disporre delle cartelle mediche, potranno essere avviate le procedure di risarcimento.

Avv. Veronica Marchiori                                                                         Avv. Glauco Susa