In accoglimento del ricorso proposto dall’Avv. Glauco Susa, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello di Venezia resa in materia di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.

Il giudice di secondo grado aveva respinto la richiesta di risarcimento avanzata dalla ricorrente, scivolata a causa della presenza di acqua piovana sul pavimento d’ingresso di un supermercato, ritenendo che la danneggiata non avrebbe provato di aver adottato le cautele esigibili in relazione al caso concreto.

Tale decisione è stata annullata dalla Corte di Cassazione, che ha riaffermato il fondamentale principio di diritto in base al quale a carico del danneggiato sussiste l’onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa, mentre incombe sul custode la prova della sussistenza del caso fortuito, rappresentato da un fatto connotato da imprevedibilità interruttivo del nesso causale.

La pronuncia è consultabile al seguente link: ordinanza-Cassazione.pdf