Il Tribunale di Padova, con articolata sentenza, ha accolto la tesi sostenuta dall’avv. Glauco Susa ed ha ritenuto Intesa Sanpaolo Spa legittimata passiva rispetto a una causa avente ad oggetto una pretesa di pagamento riferita ad un rapporto di conto corrente chiuso nel 2013, avviata prima dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Nell’affermare la legittimazione di Intesa Sanpaolo il Giudice evidenzia come in nessun punto dell’art. 3.1.2. lettera b) del contratto di cessione di azienda del 26.6.2017, ai fini dell’individuazione delle passività incluse nella cessione, sia ravvisabile una distinzione tra i rapporti ancora in essere e quelli già estinti

Né alcun rilievo può attribuirsi al secondo atto ricognitivo del contratto di cessione del 19.1.2018 e, in particolare, al tenore dell’art. 1  e dell’all. 1.1. punto 4, il quale ha precisato che rimane in capo alla Popolare di Vivenza in Lca il contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo a rapporti estinti.

Deve infatti escludersi l’idoneità di tale contratto a derogare a quanto stabilito nel contratto di cessione del 26.6.2017, tenuto altresì conto che la predetta previsione è in contrasto con quanto stabilito dal D.L. n. 99/2017 e con  lo stesso art. 2560 c.c.

Intesa Sanpaolo è stata quindi condannata a restituire alla società attrice gli interessi usurari e le cms illegittimamente addebitati durante il rapporto dalla Popolare di Vicenza e all’integrale rifusione delle spese di lite e di ctu.

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