Il Tribunale di Venezia, in accoglimento del ricorso proposto dall’avv. Susa, ha dichiarato l’accettazione tacita dell’eredità da parte del debitore, il quale aveva cercato di sottrarsi all’azione esecutiva dei creditori omettendo di accettare formalmente il lascito ereditario.

Nel caso in esame il convenuto, a seguito del decesso del padre, aveva concesso in locazione in maniera pressoché continuativa la dimora di proprietà del genitore riscuotendo i relativi canoni, qualificandosi nei contratti come semplice “chiamato all’eredità” e omettendo di eseguire la voltura catastale dell’immobile a suo nome.

Il Giudice, nell’accogliere la tesi sostenuta dallo Studio, ha ritenuto che la riscossione dei canoni di locazione da parte del chiamato integri un comportamento da cui poter desumere la volontà di accettare l’eredità.

In conseguenza dell’esito favorevole della vicenda, i ricorrenti potranno quindi vedere soddisfatto il proprio credito agendo in via esecutiva sui beni di provenienza ereditaria.

La sentenza è consultabile al seguente link: https://gsvm.it/wp-content/uploads/2025/09/sentenza.pdf